96.000 € per unità immobiliare e la detrazione si articola in cinque quote annuali.
Nel caso dei condomini, se unitamente agli interventi di miglioramento sismico si realizzano anche lavori di efficientamento energetico che interessano l'involucro edilizio per almeno il 25% della superficie disperdente, l'importo massimo dell'intervento su cui determinare la detrazione è ulteriormente incrementato di 40.000 €, per cui la detrazione sarà calcolata su un importo di 136.000 € per U.I. anziché 96.000 € e si articolerà in dieci quote annuali anziché cinque previste per il solo intervento di miglioramento sismico.
Di seguito si riportano in via sintetica le diverse tipologie d'intervento con le modalità di applicazione delle detrazioni:
- Nel caso d'intervento realizzato su edificio in zona sismica di categoria 1, 2, 3 che si limita a migliorare le prestazioni sismiche dell'edificio, la detrazione spetta nella misura del è del 50% su un importo massimo di 96.000 € per unità immobiliare, spalmata in cinque quote annuali.
- Nel caso d'intervento sulle singole unità immobiliari in zona sismica di categoria 1, 2, 3, con miglioramento delle prestazioni sismiche di una o due classi di rischio, la detrazione spetta rispettivamente nella misura del 70% e 80% su un importo massimo dell'intervento di 96.000 € per unità immobiliare, spalmata in cinque quote annuali.
- Nel caso d'intervento di miglioramento sismico delle parti comuni di edificio condominiale in zona sismica di categoria 1, 2, 3, con miglioramento delle prestazioni sismiche di una o due classi di rischio, la detrazione è rispettivamente del 75% e 85% su un importo massimo dell'intervento di 96.000 € per unità immobiliare, spalmata in cinque quote annuali.
- Nel caso d'intervento di efficientamento energetico delle parti comuni condominiali (solo per involucro edilizio) congiuntamente all'intervento di miglioramento sismico dell'edificio in zona sismica di categoria 1, 2 e 3 che migliora di una o due classi di rischio, la detrazione spetta rispettivamente nella misura del 80% e 85% su un importo massimo di € 136.000 per unità immobiliare, spalmata in dieci quote annuali (ecobonus + sisma bonus condomini).
Incapienza, come per gli altri bonus, nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione fiscale fosse incapiente e cioè, in sede di dichiarazione dei redditi sia tenuto al pagamento di un'imposta (Irpef o Ires) minore della quota detraibile, l'eccedenza non potrà essere recuperata. E' importante sapere che, al fine di poter beneficiare del sisma bonus ovvero ecobonus + sisma bonus la normativa prevede precisi adempimenti come la comunicazione all'Enea, pena la decadenza dei benefici.
Cessione del credito e sconto in fattura. Per interventi di miglioramento sismico (sisma bonus) ovvero di miglioramento sismico unitamente a quello di efficientamento energetico (ecobonus + sisma bonus) realizzati nei condomini, è possibile effettuare la cessione del credito di pari importo alla detrazione spettante, mentre è stata eliminata la possibilità dello sconto in fattura per tutte le altre fattispecie, ecobonus e sisma bonus, riguardanti interventi sulle singole unità immobiliari. Lo sconto in fattura resta applicabile esclusivamente per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) realizzati sulle parti comuni condominiali e solo per interventi il cui importo superi i 200.000 €.
Per maggiori informazioni è possibile consultare le guide e le tabelle riassuntive: