Uno requisito fondamentale per avere diritto alla detrazione è che l'edificio ovvero l'unità immobiliare sia esistente, infatti il benefico fiscale non si applica ai lavori riguardanti nuovi edifici.
L'ecobonus per l'efficientamento energetico consiste nella riduzione dell'imposta
da pagare al momento della dichiarazione dei redditi dell'anno di
riferimento (anno in cui si eseguono i lavori) e vale sia per i redditi
di persone fisiche (Irpef) sia per i redditi di persone giuridiche (Ires).
L'ecobonus si articola in dieci annualità
costanti calcolate sul monte delle spese sostenute per l'esecuzione dei
lavori. L'importo delle spese su cui calcolare la detrazione comprende
sia le spese riferite alla mera esecuzione dei lavori, sia a tutte le
spese tecniche necessarie per la richiesta di permessi, per la redazione
dei documenti tecnici (progetti, perizie, calcoli, computi, ecc.)
necessari per l'esecuzione dei lavori. Tra esse sono da ricomprendere
quelle inerenti all'acquisto di bolli e pagamento di diritti per il
rilascio dei permessi.
L'entità dell'Ecobonus è articolata in modi diversi, per interventi su edifici privati la detrazione è del 50% o del 65%, mentre se i lavori interessano parti comuni condominiali la detrazione è del 70% o del 75%. Nel caso in cui oltre ai lavori di efficientamento energetico delle parti condominiali si realizzano anche lavori di miglioramento sismico la detrazione sale al 85% dei lavori.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida e la tabella riassuntiva dei bonus.